Corte dei conti Emilia Romagna, Delibera n. 85 del 30 settembre 2024
La questione controversa riguarda la costituzione, da parte del Comune, di un’Associazione non riconosciuta secondo l’art. 36 del Codice civile, con natura non commerciale ai sensi dell’art. 119, comma 16-bis, del Dl. n. 34/2020, e dell’art. 4 del Dlgs. n. 117/2017.
Secondo la normativa vigente, la Delibera per la costituzione o l’acquisizione deve riguardare Organismi disciplinati dai Titoli V e VI, Capo I, del Libro V del Codice civile, come previsto dallo stesso Tusp all’art. 2, comma 1, lett. l). Tuttavia, dalla documentazione trasmessa (statuto, atto costitutivo e delibera consiliare), risulta chiaro che l’operazione in esame si riferisce all’adesione a un’Associazione non riconosciuta, istituita ai sensi dell’art. 36 del Codice civile, e quindi non a un Ente societario disciplinato dal Titolo V del Libro V del Codice civile. Anche altre Pronunce della Corte dei conti, come quella della Sezione di controllo per il Lazio (n. 124/2023), hanno confermato che l’adesione a un’Associazione senza scopo di lucro, costituita ai sensi degli artt. 14 e 36 del Codice civile, non rientra nella disciplina prevista dall’art. 5 del Tusp. Di conseguenza, la Sezione ritiene che, nel caso specifico, manchi il requisito di ammissibilità oggettiva, poiché l’Organismo non possiede la natura societaria richiesta. Pertanto, non viene emessa una pronuncia di merito. Tuttavia, la Sezione si riserva di esercitare un controllo diverso sull’operazione, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale che attribuisce alla Corte dei conti un sistema integrato di controlli.


