Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 210 del 14 ottobre 2024
Nella casistica in analisi, la Sezione chiarisce che la fase procedurale che precede la stipulazione di un contratto da parte di un’Amministrazione pubblica è disciplinata dall’art. 5 del Dlgs. n. 175/2016. Tale norma stabilisce che la costituzione di una Società o l’acquisto di una partecipazione devono essere motivati con riferimento alle finalità istituzionali perseguite, alla sostenibilità economica e finanziaria, e alla compatibilità con i Principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. Inoltre, tali Deliberazioni devono essere trasmesse alla Corte dei conti e ad altre Autorità per verificarne la conformità. Se la Corte non si esprime entro 60 giorni, l’Amministrazione può procedere con l’operazione; tuttavia, in caso di parere negativo, l’Ente è tenuto a motivare pubblicamente la propria decisione di proseguire. Nel caso specifico del Comune in questione, la Sezione ha stabilito che la Deliberazione consiliare riguardante l’acquisizione delle quote della Cooperativa non rientra nell’ambito di applicazione del controllo previsto dall’art. 5 del Tusp, poiché la costituzione della Società era già stata completata prima della data di tale Deliberazione. Pertanto, il controllo da parte della Corte risulta superfluo, in quanto l’operazione era già stata perfezionata.


