Rappresentanza in giudizio: spetta al Sindaco o al Presidente della Provincia senza necessità di preventiva autorizzazione

Nella Sentenza n. 244 del 28 gennaio 2015 del Tar Sardegna, i Giudici hanno osservato che negli Enti Locali, quando era vigente la Legge n. 142/90, il potere di rilasciare l’autorizzazione a stare in giudizio era di competenza della Giunta comunale e il potere di conferire la procura del Sindaco. Dopo l’entrata in vigore del Dlgs. n. 267/00, la giurisprudenza ha affermato che la rappresentanza in giudizio dell’Ente Locale spetta al Sindaco o al Presidente della Provincia, senza necessità di preventiva autorizzazione a stare in giudizio, e ciò salvo diversa previsione dello Statuto, il quale può sia prevedere la necessità della persistenza dell’autorizzazione, attribuendone il relativo potere, sia di affidare la rappresentanza dell’ente ad un dirigente, o anche al dirigente dell’ufficio legale, con riferimento all’intero contenzioso.

Tar Sardegna, Sentenza n. 244 del 28 gennaio 2015