Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 209 del 14 ottobre 2024
Nella fattispecie in esame, la Sezione rileva che il Principio contabile applicato per la contabilità finanziaria, specificato nell’Allegato n. 4/2 del Dlgs. n. 118/2011, afferma che, nel bilancio di previsione, l’accantonamento è calcolato come la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascun tipo di entrata. L’Ente può scegliere di applicare questo calcolo solo ad alcune categorie di entrate, come stabilito nell’esempio 5 del principio contabile.
Questa scelta è valida solo per:
a) crediti verso altre Amministrazioni pubbliche, che vengono accertati una volta che l’Amministrazione erogante assume l’impegno;
b) crediti garantiti da fidejussione;
c) entrate tributarie, che secondo i nuovi principi devono essere accertate per cassa.
Inoltre, il Principio stabilisce che, per le entrate che l’Ente considera di difficile o incerta riscossione, e per le quali non viene effettuato l’accantonamento al “Fondo per crediti di dubbia esigibilità”, sia necessario fornire una spiegazione dettagliata nella nota integrativa al bilancio.


