Imposta di soggiorno e difetto di giurisdizione

Corte dei conti Lazio, Sentenza n. 397 del 13 agosto 2024

La Sezione evidenzia che in passato vi era disaccordo tra le diverse Sezioni regionali della Magistratura contabile sulla questione della giurisdizione in materia di Imposta di soggiorno. Alcune Sezioni, come quelle del Lazio e della Sicilia, sostenevano che la competenza spettasse al Giudice tributario, mentre altre ritenevano che fosse di competenza della Corte dei conti. Sembrava che il conflitto fosse stato risolto dalla Prima Sezione centrale di Appello della Corte dei conti con la Sentenza n. 107/2023, che aveva confermato la giurisdizione della Magistratura contabile. Tuttavia, il disaccordo è riemerso quando, in breve tempo, 2 Sentenze hanno ribadito la competenza della Corte dei conti, mentre una ha riconosciuto quella del Giudice tributario. La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 14028/2024, ha affermato la competenza della Corte dei conti, basandosi sul Principio della perpetuatio iurisdictionis, che stabilisce che eventuali cambiamenti normativi successivi alla presentazione della domanda non influenzano la giurisdizione. Questa decisione ha lasciato aperta la possibilità che, in certe circostanze, il Giudice tributario possa comunque essere competente. Di recente, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio, che in precedenza aveva sostenuto assieme alla Sicilia la competenza del Giudice tributario, ha dichiarato che la Corte dei conti non ha giurisdizione sull’Imposta di soggiorno, basandosi sulla Sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione.

Quest’ultima ha chiarito che, dopo l’entrata in vigore del “Decreto Rilancio” e della successiva norma di interpretazione autentica, la giurisdizione spetta al Giudice tributario, escludendo così la competenza della Corte dei conti. Nello specifico, con la nuova normativa, il Responsabile della struttura ricettiva non è più considerato Agente contabile, ma un Responsabile d’imposta, incaricato di riscuotere e versare l’Imposta di soggiorno. Questo ruolo implica specifici obblighi di dichiarazione e versamento, configurando un rapporto tributario tra gestore, cliente, ed Ente Locale.

La Corte di Cassazione ha stabilito che non si può contestare la giurisdizione in base a normative sopravvenute se il giudizio è già iniziato. Tuttavia, poiché la citazione e gli atti correlati in questo caso sono stati notificati dopo l’entrata in vigore della nuova legge, la Corte dei conti ha dichiarato la mancanza di giurisdizione a favore del Giudice tributario.

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