Corte di Cassazione, Ordinanza n. 26439 del 10 ottobre 2024
Nel caso in trattazione, i Giudici di legittimità rilevano che il Contributo unificato, essendo un tributo, deve essere pagato al momento in cui si deposita l’atto che avvia il giudizio tributario presso la Corte di Giustizia tributaria competente. L’ammontare del Contributo unificato è determinato in base al valore della causa, che nel contesto tributario corrisponde al valore dell’atto impugnato, cioè al tributo richiesto, escludendo gli interessi e le sanzioni come stabilito dall’art. 12, comma 2, del Dlgs. n. 546/1992.
Per quanto riguarda la riscossione delle Imposte, il corretto svolgimento della procedura tributaria richiede una precisa sequenza di notifiche degli atti, necessaria per garantire il diritto di difesa del contribuente.
L’assenza di notifica di un atto preliminare costituisce un vizio procedurale che invalida l’atto successivo notificato. In questo caso, il contribuente ha 2 opzioni, secondo l’art. 19, comma 3, del Dlgs. n. 546/1992: può impugnare solo l’atto successivo notificatogli (come un avviso di mora, cartella di pagamento o avviso di liquidazione), contestando la mancata notifica dell’atto precedente, oppure può scegliere di contestare anche l’atto precedente non notificato per mettere in discussione l’intera pretesa tributaria. Sarà compito del Giudice, interpretando la richiesta del contribuente, verificare se la contestazione riguardi esclusivamente il difetto di notifica, il che potrebbe portare alla nullità dell’atto successivo (e quindi all’estinzione della pretesa se sono scaduti i termini di decadenza), o se invece il giudizio si estenda alla legittimità della pretesa stessa.
La Direttiva n. 2 del Ministero delle Finanze 14 dicembre 2012, rispondendo ad una domanda su come determinare il valore della causa per il calcolo del contributo unificato in caso di impugnazione di un avviso di fermo o di ipoteca, ha chiarito che tali atti, essendo preparatori per la riscossione coattiva, possono essere contestati davanti alle Commissioni tributarie come previsto dall’art. 19, comma 1, lett. e-bis) ed e-ter), del Dlgs. n. 546/1992.
Pertanto, per calcolare il contributo unificato in tali casi, va considerato solo il valore dei crediti tributari, escludendo interessi, sanzioni e altri costi accessori, che sono alla base della richiesta di fermo o ipoteca.


