Canone unico patrimoniale: autonomia dei Comuni

Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 216 del 22 ottobre 2024

Nella fattispecie in esame, un Comune chiede chiarimenti su 3 punti relativi al Canone unico patrimoniale stabilito dalla Legge n. 160/2019:

–  se l’Ente possa interpretare la normativa in modo da identificare alcune occupazioni del suolo pubblico esenti dal pagamento del canone, nel rispetto dei limiti imposti alla sua autonomia regolamentare.

–  se, nel caso in cui il Comune stabilisca ulteriori esenzioni, il requisito di “invarianza di gettito” debba essere calcolato considerando il gettito derivante dalle entrate riunite nel Canone unico e accertate nel 2020.

–  se l’invarianza di gettito debba essere mantenuta anche negli anni successivi al 2021.

La Sezione sottolinea che il Canone unico patrimoniale, istituito con la Legge n. 160/2019, sostituisce diversi tributi per l’occupazione di spazi pubblici e pubblicità e deve essere gestito in modo da mantenere un gettito complessivo pari a quello del sistema precedente.

Il Comune pertanto chiede se sia possibile introdurre esenzioni regolamentari per alcuni casi di occupazione del suolo pubblico, rispettando però i limiti stabiliti dalla legge. In merito a questo, la legge consente di introdurre esenzioni e riduzioni solo se non compromettano il principio della “invarianza di gettito”, che prevede che il canone unico non debba generare entrate inferiori a quelle dei tributi che sostituisce, in modo da non creare squilibri di bilancio. Le tariffe possono essere modificate purché non si riduca il gettito complessivo.

La normativa quindi garantisce agli Enti Locali la libertà di stabilire tariffe, riduzioni ed esenzioni, ma richiede che il gettito rimanga in linea con quello precedente. Questo assicura che la nuova regolamentazione non incida negativamente sui bilanci pubblici e mantenga una pressione fiscale costante rispetto al passato. Spetta alle amministrazioni locali, nel quadro della loro autonomia e discrezionalità, determinare come applicare queste esenzioni o riduzioni senza alterare gli equilibri finanziari.

In conclusione, i Comuni, nell’ambito della loro autonomia regolamentare, possono prevedere esenzioni al canone unico patrimoniale, come stabilito dall’art. 1, comma 821, lett. f), della Legge n. 160/2019. Tuttavia, tali esenzioni devono rispettare il vincolo dell’invarianza di gettito, sia in fase di prima applicazione sia nel tempo, per garantire gli equilibri di bilancio dell’Ente.

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