Corte dei conti Sicilia, Delibera n. 258 del 9 ottobre 2024
Nel caso in esame, un Sindaco ha chiesto un parere sulla mancata stipulazione del Contratto decentrato annuale per la distribuzione delle risorse destinate al salario accessorio, regolarmente previste per gli anni 2019, 2020 e 2021. Nel 2023, il Comune è stato dichiarato in “Dissesto”, trasferendo le obbligazioni pregresse all’Organo straordinario di liquidazione. Questo ha creato incertezza su quale Ente abbia la competenza per stipulare il contratto in ritardo: l’Organo straordinario o gli Organi ordinari. La questione sorge poiché, nonostante le risorse siano relative agli anni precedenti, l’obbligazione è giuridicamente sorta dopo il 2021, suggerendo che la competenza potrebbe spettare agli Organi ordinari. Il Sindaco chiede anche se, qualora la competenza spetti agli Organi ordinari, sia possibile sottoscrivere i Contratti integrativi prima dell’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato. Inoltre, l’Ente richiede chiarimenti sulla possibilità di includere nel Contratto tardivo le premialità degli anni precedenti, se siano stati accertati i requisiti per la loro erogazione, e in caso contrario, quali voci di salario accessorio possano essere finanziate con le risorse del 2019, 2020 e 2021.
Riguardo al primo quesito, poiché l’obbligazione non è sorta prima del 31 dicembre 2021, la competenza spetta agli Organi ordinari del Comune. Per la seconda parte, la giurisprudenza consolidata afferma che non è possibile effettuare pagamenti prima dell’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, poiché solo in quel momento si ha la certezza delle risorse finanziarie disponibili. Per quanto riguarda il secondo quesito, relativo alla possibilità di contrattare tardivamente per anni trascorsi, il salario accessorio ha lo scopo di incentivare le prestazioni dei dipendenti. Pagare retroattivamente per obiettivi di miglioramento non concordati in anticipo non avrebbe senso. Pertanto, ogni effetto retroattivo della Contrattazione integrativa deve essere escluso. L’unica voce che può essere inclusa in una Contrattazione tardiva è la retribuzione per le ore di straordinario, in quanto rappresenta lavoro aggiuntivo effettivamente svolto e misurabile.


