Corte dei conti Campania, Delibera n. 180 del 17 settembre 2024
Un Sindaco ha avviato una revisione autonoma del “Fondo risorse decentrate del personale non dirigente” dal 1999, riscontrando una riduzione rispetto alle precedenti determinazioni. A seguito di questa analisi, ha deciso di verificare e recuperare le somme eventualmente erogate in eccesso negli ultimi 10 anni (2009-2018) seguendo le normative e rispettando il termine di prescrizione decennale. Per il recupero, l’Ente ha pianificato una restituzione graduale delle somme, distribuendole su più anni e limitando il recupero al 25% delle risorse annualmente destinate alla Contrattazione integrativa, come stabilito dall’art. 40, comma 3-quinquies, del Dlgs. n. 165/2001, al fine di non compromettere l’attività amministrativa. Il Sindaco ha chiesto se questo limite del 25% possa essere applicato anche agli Enti che hanno verificato autonomamente il superamento dei vincoli finanziari senza intervento di Organi esterni come la Corte dei conti, il Mef o la Funzione pubblica. In caso negativo, ha chiesto indicazioni su come procedere, considerando che la quota annuale di recupero supererebbe la disponibilità del “Fondo”. Il Sindaco sostiene che la normativa dovrebbe applicarsi anche agli Enti che agiscono autonomamente, per evitare disparità rispetto a quelli sottoposti a verifica esterna. L’Ente ha citato un precedente dell’Ipab che supporterebbe questa interpretazione. La Sezione ha esaminato 2 normative principali. La prima, l’art. 40 del Dlgs. n. 165/2001, collega l’obbligo di recupero ad un accertamento esterno, come quelli effettuati dalla Corte dei conti o dal Mef-Igepa. La seconda, l’art. 4 del Dl. n. 16/2014, permette il recupero anche in assenza di un accertamento esterno, basandosi sull’iniziativa dell’Amministrazione. Secondo la norma attuale, la possibilità di diluire il recupero e limitarlo al 25% è prevista solo nel caso di accertamento esterno, come specificato nell’art. 40. Tuttavia, la Sezione ritiene che precludere questa possibilità in assenza di un controllo esterno sarebbe ingiusto e creerebbe una disparità. Imporrebbe agli Enti di autodenunciarsi agli Organi di controllo, aspettando un accertamento ufficiale per attivare il meccanismo previsto dalla legge. La Deliberazione ammette quindi che gli Enti possano applicare il limite del 25% anche se il recupero è avviato autonomamente, garantendo un trattamento equo e permettendo agli enti di agire in modo tempestivo e indipendente. La Sezione chiarisce che la norma si applica anche agli Enti che individuano le irregolarità autonomamente, senza necessità di un accertamento esterno. Inoltre, la Sezione conferma che l’art. 4 del Dl. n. 16/2014 non introduce un sistema diverso da quello previsto dall’art. 2033 del Codice civile, il quale permette all’Ente di recuperare direttamente dai dipendenti le somme indebitamente erogate.


