Tar Molise, Sentenza n. 315 del 14 ottobre 2024
Nella Sentenza in epigrafe, la questione controversa non riguarda l’accertamento di un diritto individuale all’assunzione, come sostenuto dalla parte ricorrente, ma piuttosto la contestazione di una decisione discrezionale dell’Amministrazione comunale che ha scelto di non utilizzare una graduatoria di altro Ente per l’assunzione di un Agente a tempo pieno. Tale scelta, fondata sul Regolamento comunale, riflette l’autolimitazione volontaria dell’Amministrazione nell’impiego delle graduatorie esterne, ammettendone l’utilizzo solo in presenza di una piena corrispondenza tra il profilo richiesto e il regime di lavoro (full-time o part-time) per il quale è stata originariamente bandita la graduatoria. La Commissione incaricata, applicando il Regolamento, ha escluso la graduatoria in questione in quanto riferita a posizioni part-time, ritenendola non applicabile per l’assunzione a tempo pieno. La parte ricorrente ha contestato tale esclusione, sostenendo che le posizioni part-time dovrebbero essere considerate omogenee a quelle full-time e richiamando alcune pronunce giurisprudenziali a sostegno di questa tesi. Tuttavia, il Regolamento comunale, chiaro su questo punto, stabilisce che, per le assunzioni a tempo pieno, si possano utilizzare solo graduatorie di concorsi per posizioni analoghe full-time, fornendo così una base giuridica solida alla decisione dell’Amministrazione e rendendo inapplicabili i riferimenti giurisprudenziali del ricorrente. I Giudici hanno quindi confermato la legittimità di questa scelta regolamentare, ritenendo che l’Amministrazione abbia correttamente esercitato i propri poteri discrezionali, conferiti dall’art. 9 della Legge n. 3/2003. In tale contesto, la posizione del soggetto incluso nella graduatoria di altro Ente è considerata un interesse legittimo piuttosto che un diritto all’assunzione. Precedenti giurisprudenziali avevano dichiarato l’illegittimità della scelta di non utilizzare graduatorie di concorsi per posizioni part-time in casi simili, ma si trattava di situazioni prive di una copertura normativa a sostegno della decisione. Nel caso attuale, invece, il Regolamento comunale fornisce tale copertura, legittimando la scelta dell’Amministrazione. In conclusione, i Giudici hanno respinto il ricorso per infondatezza, confermando la validità del Regolamento comunale e delle decisioni adottate in sua attuazione.


