Tar Lazio, Sentenza n. 18327 del 23 ottobre 2024
Nella Sentenza in epigrafe indicata, la questione controversa è se, per partecipare a una procedura concorsuale riservata, un candidato debba avere un contratto di lavoro flessibile ancora attivo con l’Amministrazione al momento del concorso o se sia sufficiente aver avuto tale contratto dopo l’entrata in vigore della Legge n. 124/2015. L’Amministrazione ha escluso un candidato per la mancanza di un contratto attivo al momento della selezione, ma il Tar ha stabilito che la norma non richiede la permanenza del contratto in corso, ma solo l’esistenza di un rapporto di lavoro flessibile nell’arco temporale previsto. I Giudici chiariscono che per partecipare alle procedure riservate secondo l’art. 20, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, è richiesto che il lavoratore abbia avuto un contratto di lavoro flessibile con l’Amministrazione che indice il concorso, a partire dall’entrata in vigore della Legge n. 124/2015. Non è invece necessario che il contratto sia ancora in corso al momento della selezione. Questa riserva di posti mira infatti a ridurre il precariato e a riconoscere le competenze maturate dal personale con contratti a tempo determinato, in linea con quanto previsto anche dal comma 1 dello stesso articolo.


