Corte di Cassazione, Sentenza n. 26460 del 10 ottobre 2024
Nella casistica in esame, la Corte d’Appello ha respinto l’appello, confermando la Sentenza di primo grado che rigettava la richiesta di assunzione e risarcimento avanzata da un soggetto iscritto nelle “categorie protette” nei confronti di un’Amministrazione comunale. La Suprema Corte ha premesso che il Comune, con una Nota indirizzata al Servizio “Collocamento Disabili” della Provincia, aveva comunicato la disponibilità di un posto come “Collaboratore professionale (applicato amministrativo)” per i “Servizi demografici”, Categoria B1. I Giudici di legittimità hanno ritenuto legittimo che la Commissione esaminatrice sottoponesse il candidato – privo di esperienza nel Settore pubblico – ad un colloquio non comparativo per valutare l’idoneità a svolgere le mansioni previste, tra cui la redazione e il rilascio di atti, attività di sportello e contatto con il pubblico, oltre alla gestione di problematiche di media complessità. La richiesta risarcitoria è stata comunque respinta per mancanza di prove, a carico del ricorrente, sulla capacità probabile di superare una prova pratico-attitudinale. Il ricorrente ha presentato ricorso contro la Sentenza basato su 4 motivi, cui il Comune ha replicato con un controricorso, e a supporto del ricorso è stata depositata una memoria. La Suprema Corte ha confermato che l’inserimento in graduatoria non conferisce un diritto automatico all’assunzione, diritto che si manifesta solo dopo il superamento positivo della prova di idoneità. Tale prova, come comunicato dalla Commissione, comprendeva un colloquio su nozioni di pubblico impiego e funzioni demografiche, seguito da una prova pratica per verificare le competenze nell’uso di software e strumenti telematici. La Commissione ha espresso un giudizio negativo al termine del colloquio, rilevando risposte insufficienti e mancanza di esperienze lavorative adeguate al ruolo, ritenendo quindi superfluo proseguire con la prova pratica. Il ricorrente ha contestato la decisione, sostenendo che la Commissione avrebbe dovuto includere la prova pratica per valutare meglio le competenze. La Corte ha richiamato l’art. 27 del Dpr. n. 487/1994, sottolineando che la prova di idoneità può consistere in test pratici che accertino la capacità operativa del candidato, senza richiedere una valutazione comparativa. La posizione da ricoprire richiedeva competenze operative e pratiche, come la redazione e il rilascio di atti e l’attività di sportello, e la prova pratica serve, secondo la giurisprudenza, a valutare la capacità concreta del candidato di svolgere tali mansioni. La Corte ha quindi confermato la procedura seguita dalla Commissione, ritenendola conforme e immune da vizi motivazionali, respingendo la richiesta di risarcimento per perdita di chance avanzata dal ricorrente.


