Nella Sentenza n. 528 del 3 febbraio 2015 del Consiglio di Stato, con Delibera un Comune, in esito alla richiesta formulata dalla Regione, individuava la zona di territorio nella quale, in applicazione dell’art. 11 del Dl. n. 1/12 convertito nella Legge n. 27/12, si sarebbe insediata una nuova Farmacia, dando atto di aver chiesto i prescritti pareri ad Asl ed all’Ordine dei Farmacisti della Provincia in questione. Nello specifico il caso di specie attiene all’istituzione di una nuova Farmacia mediante l’utilizzazione del “resto” dei 3.300 abitanti, di cui all’art. 1, comma 3, della Legge n. 475/68, come modificato dall’art. 11 del Dl. n. 1/12. La formulazione della norma fa intendere che non vi è alcuna restrizione al riguardo, non si richiede cioè l’accertamento di particolari condizioni o esigenze, anzi visti il contesto e la ratio della riforma, è chiaro che il favore del Legislatore è orientato alla massima espansione degli esercizi farmaceutici e, pertanto, non si può ritenere necessaria alcuna specifica motivazione del Comune per giustificare tale scelta. La distribuzione delle Farmacie sul territorio comunale è un atto generale di pianificazione, finalizzato ad assicurare in modo adeguato la distribuzione sul territorio delle Farmacie, e, come tale, è sottratto alla disciplina generale della partecipazione al procedimento, di cui all’art. 7, della Legge n. 241/90, mentre la disciplina specifica del procedimento di istituzione prevede, invece, il parere, obbligatorio ma non vincolante, dell’Ordine provinciale dei Farmacisti a tutela degli interessi della categoria rappresentata.