Nella Sentenza n. 676 del 3 febbraio 2015 il Tar Campania osserva che l’art. 35 della Legge n. 253/50, dispone: “Non può essere disposta la esecuzione della sentenza di sfratto da locali adibiti ad esercizio di farmacie senza la previa autorizzazione prefettizia”. Per effetto della predetta disposizione legislativa il provvedimento di rilascio di un locale adibito ad esercizio di Farmacia non può essere portato ad esecuzione senza la previa autorizzazione prefettizia, che, dopo il passaggio delle attribuzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria e farmaceutica prima agli organi del Ministero della Sanità, è ora di competenza degli organi regionali, in base, da ultimo, alla Legge n. 833/78. Nel caso in cui, il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 35 della citata Legge n. 253/50, viene fatto dipendere, anziché da elementi puntuali e concreti, riscontrabili oggettivamente, da valutazioni soggettive o di mero gradimento del locatario, è evidente che la prospettiva per il locatore di ottenere lo sfratto del locale diviene pressoché nulla o comunque rimessa alla mera voluntas del locatario. Pertanto il provvedimento di rilascio di un locale adibito ad esercizio di Farmacia non può essere portato ad esecuzione senza la previa autorizzazione prefettizia.