Corte Costituzionale, Sentenza n. 182 del 29 ottobre 2024
La questione controversa riguarda la legittimità costituzionale dell’art. 87, comma 4, lett. a), della Legge provinciale di Trento n. 15/2015, che esclude i conviventi di fatto dall’esenzione del contributo di costruzione per la prima abitazione, riservandola ai coniugi.
Il Giudice rimettente ritiene che tale esclusione vìola:
– l’art. 3 della Costituzione: la norma crea una disparità di trattamento ingiustificata rispetto alla normativa nazionale (Legge n. 76/2016), che riconosce i conviventi di fatto come parte di una relazione familiare.
– l’art. 31 della Costituzione: non considera la famiglia in senso ampio, penalizzando i conviventi di fatto.
La norma inoltre presenta ulteriori criticità:
– irragionevolezza dell’esenzione: non si limita a socializzare il valore immobiliare, ma esonera dai costi di urbanizzazione, che ricadono sulla collettività senza un interesse generale;
– assenza di criteri economici: l’esenzione non è limitata ai meno abbienti, beneficiando anche chi possiede altre abitazioni fuori Provincia:
– mancanza di proporzionalità: Non è legata a principi solidaristici o di interesse collettivo, configurandosi come un privilegio arbitrario;
Il Giudice chiede alla Corte Costituzionale di includere i conviventi di fatto nell’esenzione o di dichiarare la norma irragionevole.
La Corte Costituzionale sottolinea che la questione deve essere affrontata dal Legislatore provinciale, adottando una riforma sistematica per eliminare discriminazioni e privilegiare la coerenza normativa.


