Tarsu: deve essere pagata sul deposito

Nella Sentenza n. 703/05/2014 della Ctp di Bergamo, i Giudici ribadiscono il principio secondo cui in materia di Tarsu vanno assoggettati all’imposta i magazzini destinati al ricovero dei beni strumentali o delle scorte da impiegare nella produzione e nello scambio, che concorrano all’esercizio dell’impresa e vanno conseguentemente riguardati come aree operative idonee a produrre rifiuti, al pari degli stabilimenti e dei locali destinati alla vendita. Inoltre i Giudici sottolineano che l’esclusione spetta in caso di produzione di rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, il cui smaltimento deve essere attuato dal produttore senza l’ausilio del pubblico servizio. Pertanto, secondo i Giudici bergamaschi, il principio è che i magazzini o i locali deposito, annessi alle attività produttive, di regola, sono soggetti alla Tarsu, salvo che ricorrano cause di esclusione/esonero. Tuttavia le cause di esclusione, devono discendere da condizioni ostative alla presunzione di produzione di rifiuti, ovvero uso di superfici senza la presenza umana, se non occasionale e sporadica, ovvero ancora oggettiva condizione di non utilizzabilità delle superfici.