Deroga al limite di spesa per il personale flessibile negli Enti Locali di piccole dimensioni

Corte dei conti Emilia Romagna, Delibera n. 119 del 26 novembre 2024

Nella fattispecie in esame, un Comune ha chiesto un parere in merito alla possibilità di adottare un provvedimento motivato che consenta di stabilire un parametro oggettivo per determinare la spesa necessaria per l’utilizzo di personale con contratti di lavoro flessibile. La richiesta è finalizzata a garantire la continuità dei servizi fondamentali del Comune, elencati all’art. 14, comma 27, del Dl. n. 78/2010, in situazioni di carenza di personale e di vacanza di posti non colmabili nel breve termine. Il problema deriva dal fatto che l’Ente è soggetto ai limiti stringenti di spesa previsti dall’art. 9, comma 28, dello stesso Decreto, e ha già esaurito il budget disponibile per il 2023 (5.626,65 Euro) per coprire incarichi minimi nell’area tecnica e amministrativa. Poiché il Comune non ha trovato alternative praticabili (ad esempio, tramite l’Unione dei Comuni in questione), cerca di capire se sia possibile superare tali limiti attraverso un provvedimento motivato che tenga conto delle effettive necessità operative e della particolare sofferenza gestionale che caratterizza i servizi fondamentali. In pratica, il Comune vuole sapere se esistano margini per definire criteri specifici che consentano di derogare ai limiti di spesa per situazioni eccezionali, al fine di garantire il funzionamento dei servizi essenziali. La Sezione ha chiarito che, per gli Enti Locali di minori dimensioni, è consentito adottare un provvedimento motivato che individui un parametro di spesa utile per l’assunzione di personale flessibile, esclusivamente nei limiti strettamente necessari per garantire un servizio essenziale e in circostanze eccezionali. Tale possibilità è subordinata al rigoroso rispetto dei presupposti indicati dall’art. 36, commi 2 e seguenti, del Dlgs. n. 165/2001, che prevedono l’utilizzo di contratti flessibili solo per esigenze temporanee o straordinarie, e deve conformarsi ai vincoli generali previsti dall’ordinamento e alla normativa contrattuale di riferimento. In questo contesto, con riferimento al limite di spesa imposto dall’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/2010, è possibile per i piccoli enti che nel 2009 abbiano sostenuto spese modeste per rapporti di lavoro flessibile utilizzare, come riferimento, una spesa strettamente necessaria per far fronte a esigenze fondamentali. Tuttavia, la Sezione ribadisce che le uniche deroghe ai vincoli fissati da tale norma sono esclusivamente quelle espressamente previste dal Legislatore per fronteggiare situazioni specifiche o emergenziali. Non sono ammesse ulteriori deroghe, lasciando ogni decisione gestionale alla responsabilità esclusiva dell’Ente, il quale deve fornire una motivazione adeguata e robusta, giustificando le scelte assunzionali adottate in termini di ragionevolezza, economicità ed efficacia, in linea con il principio di diritto affermato dalla Corte dei conti, Sezione Autonomie, nella deliberazione n. 15/2018.

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