Corte dei conti Emilia Romagna, Delibera n. 139 del 16 dicembre 2024
Nella fattispecie in esame, il Presidente di un’Unione di Comuni ha chiesto un parere sulla possibilità di riconoscere incentivi al responsabile del Servizio Tributi per le spese di lite derivanti da Sentenze tributarie favorevoli ai Comuni rappresentati, svolgendo tale attività nell’ambito dell’Ufficio Associato del Contenzioso Tributario.
I quesiti riguardano se tali incentivi possano essere attribuiti nei limiti delle spese di lite effettivamente incassate, se sia possibile incentivare tale attività come aggiuntiva rispetto alle mansioni ordinarie finanziandola con una quota parte delle entrate riscosse dall’Unione e se gli incentivi possano essere estesi anche al personale amministrativo che supporta il responsabile nella gestione dei procedimenti.
La questione si basa sulla funzione associata del servizio tributi regolata da convenzioni ex art. 30 del Dlgs. n. 267/2000 e sulla possibilità di riconoscere incentivi per attività etero-finanziate secondo precedenti giurisprudenziali e deliberazioni della Corte dei conti. La Sezione ha dichiarato inammissibili i quesiti, ma ha ribadito alcuni principi rilevanti per la gestione degli incentivi.
Gli importi derivanti dalle spese di lite, se acquisiti e riscossi, possono essere usati per compensare dirigenti o dipendenti che abbiano assistito l’ente in giudizio, rispettando i limiti di legge e della contrattazione collettiva, e devono essere regolati da norme interne che garantiscano l’invarianza finanziaria. Gli incentivi possono essere riconosciuti solo se c’è una diretta connessione tra le risorse recuperate in Sentenza e l’attività svolta dal dipendente coinvolto, rispettando condizioni specifiche come la premialità per maggiore produttività senza gravare sul bilancio dell’ente. Tali incentivi sono limitati alle funzioni proprie dell’ente richiedente e, nel caso specifico, riguardano i singoli Comuni vittoriosi e non l’Unione, escludendo il riconoscimento attraverso l’ente sovracomunale. Sebbene dichiarati inammissibili, questi principi offrono utili indicazioni agli Enti Locali per la gestione degli incentivi nel rispetto della normativa e dei vincoli di contabilità pubblica.


