Segretari: “galleggiamento” agganciato alla retribuzione di posizione effettiva più alta dell’Ente

Con il Parere AFL-42, l’Aran ha chiarito che l’indennità di “galleggiamento” dei Segretari deve essere calcolata sul trattamento economico accessorio più elevato in godimento effettivo nell’Ente da parte dei Dirigenti o delle Posizioni organizzative e non su quello teorico, anche se il suo importo è legittimamente più elevato del tetto fissato dal Contratto nazionale. Nel calcolo deve essere considerato l’aumento di Euro 409,50 annui disposto del Ccnl. Dirigenti 17 dicembre 2020.

Tali chiarimenti peraltro sono in linea con il Contratto di interpretazione autentica dello scorso 4 agosto 2021, con cui è stato chiarito che il “galleggiamento” dei Segretari va calcolato anche sull’indennità di posizione percepita dai Dirigenti e/o dai Responsabili di posizione organizzativa assunti a tempo determinato ex art. 110 del Tuel.

Secondo l’Aran, pertanto, il “galleggiamento” deve essere calcolato, non con riferimento alla indennità teoricamente più elevata attribuita al Dirigente o al Titolare di posizione organizzativa dell’Ente, ma “all’effettivo valore”, quindi alla misura che è stata realmente fissata, a prescindere dal valore effettivamente erogato. Inoltre, ai fini del “galleggiamento” si deve tenere conto anche delle indennità di posizione più elevate rispetto al tetto fissato dal Contratto che nell’Ente viene riconosciuta ex art. 27, comma 5, del Ccnl. 23 dicembre 1999. Il riferimento è alle Amministrazioni più complesse, in cui vi sono Dirigenti che coordinano anche altri Dirigenti e che possono, sempre a carico del “Fondo per il trattamento economico accessorio della dirigenza”, percepire maggiorazioni rispetto al tetto massimo fissato dal Contratto.

Infine, deve essere tenere in conto l’aumento di Euro 409,50 su base annua che il Ccnl. 17 dicembre 2020 (art. 54, comma 4) ha riconosciuto ai Dirigenti delle “Funzioni locali” a decorrere dal 1° gennaio 2018. L’Aran chiarisce che questo incremento si applica anche nel caso in cui la retribuzione di posizione in godimento ecceda il tetto massimo fissato dal contratto, ossia dovuta a maggiorazione riconosciuta in relazione alla complessità dell’incarico, come detto in precedenza.