Corte dei conti Umbria, Sentenza n. 49 del 13 novembre 2024
La Procura regionale ha avviato un giudizio di responsabilità amministrativa nei confronti di 2 ex Dirigenti del Settore “Polizia municipale” di un Comune, contestando un presunto danno erariale pari a 45.392,15 Euro. Tale danno sarebbe stato causato dall’erogazione indebita di compensi per turni festivi e notturni, distribuiti come premi di produttività, ma in violazione delle norme contrattuali e del regolamento sulla gestione del trattamento accessorio. I compensi, calcolati in misura forfettaria e uniforme, comprendevano importi fissi per turni domenicali, festivi speciali e notturni, ignorando la disciplina contrattuale che già prevedeva maggiorazioni retributive specifiche per tali disagi. Questo metodo ha comportato un uso improprio del “Fondo per le risorse decentrate”, destinato invece a finanziare Progetti di miglioramento e a premiare le performance individuali dei dipendenti in base a criteri di merito effettivo. La Procura ha evidenziato che tali somme, formalmente collegate a Progetti approvati dal Comune, erano in realtà erogazioni “a pioggia”, identiche per tutti gli operatori, senza tenere conto delle differenze di inquadramento professionale o delle prestazioni effettivamente rese. Uno dei Dirigenti coinvolti è stato ulteriormente contestato per aver approvato i prospetti relativi a tali compensi pur non avendo le competenze dirigenziali richieste e per aver incluso il proprio nominativo tra i beneficiari, violando il principio di eterovalutazione che regola la distribuzione dei premi. La Sezione ha condannato i dipendenti convenuti, ribadendo l’illegittimità di tali pratiche, sottolineando che il “Fondo per il trattamento accessorio” deve essere utilizzato esclusivamente per premiare i risultati concreti e misurabili delle performance individuali, in conformità alla normativa contrattuale, e non per erogazioni forfettarie prive di valutazioni oggettive.


