Tar Campania, Sentenza n. 5805 del 30 ottobre 2024
Nel caso in esame, un Avvocato assunto da un Comune ha contestato la decisione della Giunta municipale di collocare l’Ufficio “Avvocatura” all’interno del Servizio “Affari generali e personale” a partire dal 2022. Secondo l’Avvocato, questa struttura organizzativa rischia di compromettere la sua autonomia e indipendenza professionale, elementi fondamentali per il corretto esercizio della sua funzione, come stabilito dalla legge, sostenendo che tale scelta amministrativa contravviene ai Principi di efficienza e imparzialità, e sottolineando che la Legge n. 247/2012 garantisce l’autonomia e l’indipendenza degli Avvocati negli Uffici legali degli Enti pubblici. Inoltre, ribadisce che l’Ufficio “Avvocatura” dovrebbe rimanere indipendente dagli altri Servizi per evitare interferenze che potrebbero limitare la sua libertà di giudizio professionale. L’attuale organizzazione – sempre secondo l’Avvocato – potrebbe consentire al Responsabile del Servizio di influenzare le decisioni difensive e gestionali dell’Ufficio “Avvocatura”, compromettendo l’indipendenza necessaria. Pertanto, ha richiesto l’annullamento della Delibera e il rimborso delle spese legali. I Giudici hanno osservato che la Giunta comunale ha il potere discrezionale di decidere la struttura organizzativa e funzionale dei propri Uffici, inclusi quelli legali. Tuttavia, questa discrezionalità non può essere messa in discussione in giudizio, a meno che non si evidenzino gravi elementi di irragionevolezza o anomalie. Rimane comunque l’obbligo di garantire l’indipendenza e l’autonomia dell’Ufficio “Avvocatura”, essenziali per l’esercizio delle funzioni legali e per una gestione autonoma delle scelte difensive.


