Utilizzo di graduatorie di altri Enti

Consiglio di Stato, Sentenza n. 8869 del 6 novembre 2024

Nella fattispecie in esame, i Giudici chiariscono che non esiste alcun obbligo per l’Amministrazione di utilizzo di graduatorie di concorsi di altri Enti anche a seguito di una procedura di manifestazione di interesse rivolta agli idonei, il cui esito non ha portato alla formazione di una graduatoria vincolante e pertanto non ha conferito alcun diritto tutelabile al partecipante. Nel caso specifico, un Comune aveva pubblicato un Avviso per raccogliere manifestazioni di interesse da candidati inclusi in graduatorie di concorsi di altri Enti, con l’intento di coprire due posti dirigenziali. Dopo aver ricevuto 3 adesioni da candidati presenti in Graduatorie di 2 altri Comuni, l’Amministrazione ha stipulato una Convenzione con il Comune più vicino e, successivamente a un colloquio, ha assunto il primo candidato idoneo. Tuttavia, il rapporto di lavoro è stato interrotto durante il periodo di prova, lasciando il posto vacante. A quel punto, il Comune ha scelto di non procedere ulteriormente con la copertura di quella posizione né con quella inizialmente prevista. I Giudici hanno sottolineato che l’Avviso non ha creato alcun vincolo per il Comune, che quindi non era obbligato a utilizzare altre graduatorie né a considerare i candidati idonei che avevano manifestato interesse. Si tratta infatti di scelte rientranti nella discrezionalità amministrativa, legate alla gestione organizzativa e alla valutazione della modalità più adeguata per coprire eventuali posti vacanti in base al fabbisogno di personale dell’Ente.

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