Nella Sentenza n. 189 del 26 gennaio 2015 della Ctr Emilia Romagna, i Giudici statuiscono che, nel caso in cui un terreno venga venduto come pertinenza di un immobile, il quale verrà successivamente demolito e ricostruito con l’utilizzo del medesimo spazio, l’oggetto della compravendita non è l’area edificabile ma l’immobile stesso, comprensivo dell’area pertinenziale.
I Giudici hanno quindi affermato che non c`è plusvalenza tassabile se il terreno è ceduto come pertinenza di un immobile, demolito subito dopo la vendita e ricostruito con lo stesso spazio, in quanto si tratta di un intervento di ristrutturazione e non di nuova costruzione.





