Nella Sentenza n. 31 del 9 gennaio 2015 del Tar Lombardia, è stato impugnato un bando di concorso approvato da un Comune per l’accesso ad un posto di “Dirigente di ruolo a tempo pieno del Dipartimento Risorse economico-finanziarie”.
In particolare, nel bando era previsto, oltre al possesso del titolo di studio della laurea in giurisprudenza, anche il possesso del titolo di studio del diploma di Ragioniere.
I Giudici lombardi ritengono che la previsione del congiunto possesso di un diploma di scuola media superiore risulti legittima e ragionevole qualora, oltre che essere giustificata dalle peculiarità del posto messo a concorso, le competenze presupposte dal titolo inferiore non siano implicite nel possesso del titolo superiore.
In particolare, il ricorso in questione non ha trovato positivo apprezzamento, non essendo stata dimostrata l’illogicità in concreto della scelta operata dal Comune. I Giudici lombardi hanno infine evidenziato che costituisce un onere per i ricorrenti dimostrare la illogicità o contraddittorietà delle scelte con cui le singole Amministrazioni scelgono i requisiti necessari per l’accesso ad un concorso dirigenziale.




