Nella Sentenza n. 218 del 22 gennaio 2015 della Ctp Taranto, i Giudici hanno affermato che la Tassa deve sempre essere versata, a differenza delle sanzioni, le quali sono dovute solo in pendenza di avviso di accertamento, la cui notifica deve essere provata dall’Ente impositore.
Nel caso di specie, un soggetto ha proposto ricorso avverso alcune ingiunzioni chiedendone l’annullamento per mancata notifica degli atti pregressi. Negli atti del processo non risulta essere presente alcuna relata di notifica degli atti di accertamento, e di conseguenza risultano mancanti gli atti prodromici all’emissione della cartella di pagamento, da considerarsi quindi illegittima.
L’omissione della
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