La gara di appalto può essere suddivisa in più lotti funzionali, che danno vita a più gare fra loro autonome e distinte. Ciò costituisce principio che in giurisprudenza è assolutamente pacifico, e mai messo in discussione.
Nell’ambito tuttavia di un mercato dei pubblici appalti sempre più contrassegnato da gare suddivise in più lotti (e ciò con speciale riferimento alle gare di maggior valore economico, ad esempio nel Settore sanitario), risulta decisamente nuovo, e quantomeno discutibile, l’orientamento espresso dal Tar Lazio Roma, Sezione III-quater, con la Sentenza 13 marzo 2015, n. 4164, che ha dichiarato l’inammissibilità di un ricorso promosso
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