Con la Delibera n. 75 del 23 febbraio 2015 della Corte dei conti Lombardia, la Sezione si adegua a quanto previsto dalla Sezione Autonomie con Delibera n. 2/15, in materia di limiti al lavoro flessibile.
A seguito della novella apportata all’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10 convertito con Legge n. 122/10 ad opera dall’art. 11, comma 4-bis, del Dl. n. 90/14, convertito con Legge n. 114/14, le limitazioni previste dal medesimo 28“non si applicano agli Enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art.
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