Catasto: decorrenza variazioni catastali Procedura Docfa

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 3168 del 18 febbraio 2015, afferma che l’art. 5, comma 2, del Dlgs. n. 504/92, in base al quale le variazioni delle risultanze catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, è applicabile anche quando, come nel caso di specie, il contribuente si avvalga della procedura Docfa.

Corte di Cassazione, Sentenza n. 3168 del 18 febbraio 2015