Corte di Cassazione, Ordinanza n. 35147 del 31 dicembre 2024
Nella fattispecie in esame, in ambito di controversie fiscali, il contribuente che contesta il rifiuto di una richiesta di rimborso per un tributo assume il ruolo di attore sostanziale. Di conseguenza, spetta a lui l’onere di presentare e dimostrare i fatti sui quali la normativa collega il beneficio fiscale richiesto.
Le contestazioni dell’Amministrazione finanziaria, volte a negare la presenza di tali fatti o a contestarne la qualificazione proposta dal contribuente, sono considerate semplici difese. Tali difese non sono soggette a limitazioni processuali, a meno che non intervenga un giudicato interno. Pertanto, la dimostrazione dell’esistenza del credito da rimborsare è a carico del contribuente.
Inoltre, la motivazione contenuta nel provvedimento di rifiuto non è vincolante o definitiva: l’Amministrazione finanziaria può sollevare nuove obiezioni anche durante il giudizio. Queste eccezioni, costituendo difese, possono essere introdotte per la prima volta anche in appello, salvo che sulla questione del credito sia già intervenuta una decisione definitiva e vincolante.


