Il quesito:
“La data da prendere come riferimento per l’accettazione di fatture cartacee oltre il 30 marzo 2015 è quella della fattura o quella in cui è stata trasmessa ?”
La risposta dei ns. esperti
In merito al quesito postoci, si rammenta che il Dm. n. 55/13 prevede l’obbligo assoluto per le P.A., ivi compresi gli Enti Locali, di non accettare fatture cartacee a partire dal 31 marzo 2015. Alcuni osservatori ritengono però che sia implicito che la preclusione sia relativa soltanto alle fatture emesse dai fornitori dal 31 marzo 2015 in poi. Sarebbe dunque ammissibile accettare delle fatture pervenute in formato cartaceo anche oltre la citata scadenza ma riferite a una data antecedente.
A questo proposito, evidenziamo che la Circolare n. 1/14 del Ministero dell’Economia e delle Finanze parla di fatture emesse. Nel paragrafo 3, allorquando la Circolare definisce la data di emissione delle fatture elettroniche, richiama il principio generale contenuto nell’art. 21, comma 1, ultima parte, del Dpr. n. 633/72 ultimo periodo, ovvero che “la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”.
Concludere che la data fattura sia la data di emissione non sembra – a parere di chi scrive – una giusta sintesi, come ampiamente dimostrato in dottrina e anche all’interno della stessa Circolare.
Restano tuttavia i casi contemplati dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 134 del 5 agosto 1994, secondo la quale, “per le fatture su carta o in formato Pdf, la data di emissione coincide con la data della fattura se non è possibile stabilire la data di ricezione”. Principio questo che può essere applicato in ambito privatistico poiché non è più presente nella busta di trasmissione il timbro postale, ma non certo in ambito pubblico dove la presenza di un registro di protocollo ne definisce la data di consegna, né tanto meno in ambito elettronico per il quale la data di trasmissione è sempre presente.
Pertanto, si ritiene che, dopo i 3 mesi indicati dall’art. 6, comma 6, del Dm. n. 55/13 e dall’art. 1, comma 210, della Legge n. 244/07, la fattura sarà pagabile soltanto se ha una data emissione – nel senso indicato dal citato art. 21, comma 1, ultima parte, del Dpr. n. 633/72 – antecedente al 31 marzo 2015, la quale può non coincidere con la data fattura.
di Cesare Ciabatti




