Responsabilità amministrativa: i Comuni hanno facoltà di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato

Corte dei conti Centrale d’Appello, Sentenza n. 257 del 24 dicembre 2024

Il caso in esame concerneva l’azione di responsabilità amministrativa intentata nei confronti dei membri di Giunta comunale per il risarcimento al Comune del danno derivante dall’avvenuto affidamento di un incarico di rappresentanza legale ad un professionista privato, nonostante l’art. 41 del Dpr. n. 49/1973, consentisse all’Ente di avvalersi dell’Avvocatura distrettuale dello Stato.

La normativa vigente all’epoca (e tuttora) non imponeva ai Comuni di rivolgersi obbligatoriamente all’Avvocatura dello Stato, ma lasciava loro la possibilità di scegliere, utilizzando il verbo “possono”. Essa faceva inoltre riferimento al cosiddetto “avvalimento”, ossia alla facoltà di utilizzare gli Uffici di altri Enti, tra cui l’Avvocatura dello Stato, come previsto dall’art. 118, comma 3, della Costituzione nella sua formulazione originaria. Tale discrezionalità è stata confermata e rafforzata dalla versione più recente dell’art. 41 del Dpr. n. 49/1973, modificata dal Dlgs. n. 64/2023, non applicabile retroattivamente al caso in questione. La norma aggiornata consente ai Comuni di affidarsi al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, avvalersi di un’avvocatura interna (se esistente) o incaricare professionisti esterni, basandosi su accordi o protocolli d’intesa, evidenziando il carattere fiduciario degli incarichi. Secondo la Sezione, sia il testo originario sia l’evoluzione storica della normativa hanno sempre riconosciuto ai Comuni la libertà di scelta senza alcun obbligo, coerentemente con l’interpretazione di “norma facoltizzante” già rilevata in primo grado. Il principio di economicità, introdotto nel 2005 nella Legge n. 241/1990 e collegato al principio costituzionale di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 della Costituzione), supporta la preferenza per il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, in quanto soluzione più efficiente e vantaggiosa sotto il profilo dei costi e della professionalità. Tuttavia, nella valutazione delle responsabilità degli Amministratori comunali, la Sezione ha escluso la presenza di colpa grave, ritenendo le loro scelte giustificate dalle circostanze. In conclusione, i Comuni non sono obbligati a ricorrere all’Avvocatura dello Stato, ma hanno piena facoltà di scegliere tra questa opzione, un’Avvocatura interna, o professionisti esterni, con la norma che rimane facoltativa e non vincolante, pur considerando il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato preferibile per ragioni di economicità e professionalità.

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