“Codice identificativo gara”: è necessario acquisirlo per la compravendita di beni immobili da parte di una P.A. ?

di Marco Pucci

Il testo del quesito:

È necessario acquisire il ‘Codice Identificativo di gara’ (‘Cig’) in caso di compravendita di beni immobili da parte di una Pubblica Amministrazione ?”.

La risposta dei ns. esperti:

La questione è in effetti controversa e, a parere di chi scrive, da ricondurre all’art. 56, comma 1, lett. e) del “Codice dei Contratti”. 

La norma precisa che “le disposizioni del ‘Codice’ relative ai Settori ordinari non si applicano agli Appalti pubblici: […] e) aventi ad oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni”.

La lettura della norma, che esclude l’applicazione del “Codice” in tali circostanze, farebbe propendere per la non necessità di acquisire il “Cig” in ipotesi di compravendita. 

Tuttavia, a fronte di una situazione che presenta evidenti criticità applicative, è intervenuta Anac a fare chiarezza con la Delibera n. 584 del 19 dicembre 2023, avente ad oggetto “Indicazioni relative all’obbligo di acquisizione del ‘Cig’ e di pagamento del contributo in favore dell’Autorità per le fattispecie escluse dall’ambito di applicazione del ‘Codice dei Contratti pubblici’”. 

Nella Tabella allegata alla sopra richiamata Delibera Anac stabilisce che nei casi di cui all’art. 56, comma 1, lett. e), si debba procedere all’acquisizione del “Cig”, evidentemente ai fini della tracciabilità dell’operazione. Pertanto, il “Cig” potrà essere acquisito sulla “Piattaforma contratti pubblici” di Anac per la suddetta finalità.