Corte dei conti Puglia, Delibera n. 5 del 20 gennaio 2025
Nel caso in questione viene chiesto se, nell’erogazione degli incentivi tecnici ai dipendenti per attività legate all’attuazione del “Pnrr”, si debba applicare il Principio di cassa o il Principio di competenza. In particolare, si chiede se l’art. 8, comma 5, del Dl. n. 13/2023, consenta di erogare incentivi nel periodo 2023-2026 anche per attività svolte in precedenza, purché i presupposti per il riconoscimento si siano verificati entro tale arco temporale.
La Sezione ha stabilito che gli incentivi tecnici ai dipendenti per le attività legate all’attuazione del “Pnrr” devono essere erogati secondo il Principio di competenza e non di cassa. Questo significa che il diritto a percepire gli incentivi sorge solo per attività svolte a partire dal 2023, escludendo il riconoscimento di incentivi per attività prestate in periodi precedenti, anche se i presupposti si sono verificati nel periodo 2023-2026. L’art. 8, comma 5, del Dl. n. 13/2023, che deroga alla regola generale prevista dall’art. 113 del Dlgs. n. 50/2016, ha introdotto un regime speciale e limitato nel tempo (dal 2023 al 2026) per consentire agli Enti Locali di erogare incentivi anche al personale dirigenziale, escluso dalla disciplina ordinaria sugli incentivi per funzioni tecniche.
La Sezione ha chiarito che questa deroga non può avere effetto retroattivo e deve essere interpretata in modo rigoroso, rispettando il limite temporale fissato dal Legislatore. La spesa per gli incentivi deve essere imputata nel quadro economico del progetto “Pnrr”, nel rispetto della competenza finanziaria potenziata, ossia deve essere contabilizzata nell’esercizio in cui la spesa diventa esigibile. L’erogazione dell’incentivo è subordinata al completamento delle attività incentivabili, che si articolano in 2 fasi: la fase 1 (dalla programmazione all’aggiudicazione) e la fase 2 (esecuzione e collaudo).
La Sezione ha anche ribadito l’importanza di rispettare i criteri generali per la ripartizione degli incentivi, che devono essere definiti dall’ente attraverso regolamenti o atti di macrorganizzazione, in conformità a quanto previsto dall’art. 45, comma 3, del Dlgs. n. 36/2023. L’assenza di tali criteri non impedisce l’erogazione degli incentivi, ma l’ente deve adottarli ex post, purché le somme siano state accantonate e riferite a lavori banditi nel periodo di vigenza della normativa applicabile.
Infine, prima dell’effettiva erogazione degli incentivi, l’Ente deve svolgere un’attività di controllo per verificare la corretta esecuzione delle attività incentivabili e il rispetto di tutti i requisiti normativi, evitando il rischio di erogazioni indebite e responsabilità amministrative.







