Conferimento incarichi esterni: il Regolamento comunale deve rispettare i Principi di trasparenza e legalità

Corte dei conti Piemonte, Delibera n. 21 del 19 febbraio 2025

Nel caso in analisi, viene chiesto di esaminare il Regolamento comunale sul conferimento di incarichi esterni per verificarne la conformità alla normativa vigente. La Sezione accerta che il regolamento presenta profili di non conformità e richiede al Comune di adeguarlo ai principi di legge. Ai sensi dell’art. 3, comma 56, della Legge n. 244/2007, gli Enti Locali devono stabilire criteri e modalità per l’affidamento di incarichi, trasmettendo il regolamento alla Corte dei conti entro 30 giorni dalla sua adozione. Il controllo della Sezione non incide sull’efficacia dell’atto, ma serve a verificarne la legittimità rispetto ai parametri normativi, tra cui l’art. 7 del Dlgs. n. 165/2001 e l’art. 110 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel). Il Regolamento deve rispettare il Principio di valorizzazione delle risorse interne e limitare il ricorso a personale esterno a casi eccezionali. L’art. 7, comma 5-bis, del Dlgs. n. 165/2001, modificato dal Dlgs. n. 75/2017, vieta contratti di collaborazione con prestazioni personali, continuative e organizzate dal committente, prevedendo la nullità del contratto e la responsabilità erariale del funzionario. Il divieto è in vigore dal 1° luglio 2019, quindi il regolamento, approvato successivamente, deve adeguarsi alla nuova disciplina, mentre il testo vigente presso l’Ente ancora fa riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative, che non hanno più base giuridica. L’art. 7, comma 6, del Dlgs. n. 165/2001 stabilisce i presupposti per il conferimento di incarichi esterni, tra cui l’impossibilità di utilizzare risorse interne, la natura temporanea e altamente qualificata della prestazione, la determinazione preventiva di durata, compenso e oggetto, e una procedura comparativa pubblicizzata. La Sezione rileva criticità nel Regolamento laddove prevede deroghe alla selezione pubblica, in particolare nelle lett. d) ed e) dell’art. 7, che consentono affidamenti diretti in caso di “chiara e riconosciuta esperienza” e per importi sotto la soglia degli affidamenti diretti del Codice dei Contratti Pubblici. Tali deroghe non sono conformi alla normativa, poiché l’art. 7, comma 6-bis, del Dlgs. n. 165/2001 impone procedure comparative senza distinzioni di valore economico, escludendo criteri discrezionali per il conferimento diretto di incarichi. La giurisprudenza consolidata (Corte dei conti, Delibere n. 25/2020, 79/2020, 54/2021) conferma che il Principio concorsuale non può essere derogato in base a soglie economiche e che l’affidamento diretto è ammesso solo in casi eccezionali, come gara deserta, unicità della prestazione o assoluta urgenza. L’affidamento di incarichi senza procedura comparativa basata sul valore del compenso è illegittimo, in quanto il regolamento Cup disciplina unitariamente la materia senza possibilità di esclusioni per importo. Di conseguenza, le disposizioni regolamentari in contrasto con la normativa devono essere eliminate o disapplicate, poiché violano i principi di trasparenza, pubblicità e parità di trattamento. Il Comune deve modificare il regolamento per conformarlo ai vincoli normativi e giurisprudenziali, poiché la disciplina degli incarichi libero-professionali non prevede differenze procedurali in base all’importo della prestazione. L’art. 7 del Dlgs. n. 165/2001 impone di rendere pubbliche le procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione senza riferimento a soglie quantitative. Non è legittima l’esclusione del principio concorsuale basata sul valore del corrispettivo, come confermato dalla giurisprudenza (Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 162/2010; Corte dei conti Calabria, Delibera n. 36/2009). La Sezione ribadisce che, a differenza degli appalti di servizi disciplinati dal Codice dei Contratti Pubblici, per gli incarichi professionali non esiste una differenziazione procedurale per valore della prestazione e che la pubblicità e trasparenza delle selezioni deve essere sempre garantita. Non si possono giustificare deroghe alle regole di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento in base al modico valore del compenso, e risulta illegittima qualsiasi previsione di affidamenti di incarichi senza procedura comparativa basata su una soglia monetaria. Le disposizioni che permettono affidamenti diretti con criteri generici o elastici contrastano con la normativa e devono essere disapplicate, in linea con l’orientamento giurisprudenziale consolidato, che impone la selezione pubblica come regola generale per gli incarichi esterni.

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