Corte dei conti Piemonte, Delibere n. 11 del 30 gennaio 2025
Il Sindaco di un Comune ha chiesto se sia possibile istituire 2 Posizioni di elevata qualificazione (EQ) nei Servizi finanziari e demografici derogando ai limiti di spesa imposti dalla normativa vigente. I dubbi riguardano la possibilità di superare le restrizioni imposte dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, che stabilisce che, a partire dal 2017, il totale delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale non può superare l’ammontare del 2016, e dall’art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006, secondo cui per i Comuni con meno di 1.000 abitanti le spese di personale non devono superare il livello del 2008, esclusi gli oneri per rinnovi contrattuali. L’Amministrazione comunale vuole sapere se vi sia un modo per istituire queste nuove posizioni senza violare i limiti di spesa imposti dalla legge. La Sezione chiarisce che il limite imposto dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, che vincola il trattamento accessorio del personale ai livelli del 2016, è una misura di contenimento della spesa pubblica in linea con gli obblighi comunitari di riequilibrio finanziario. Tale limite si applica all’intero ammontare del trattamento accessorio, comprese le risorse per le posizioni organizzative e di elevata qualificazione. Tuttavia, l’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019, ha introdotto un correttivo, stabilendo che il limite del trattamento accessorio può essere adeguato in aumento o in diminuzione per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite registrato nel 2018, considerando il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Questa disposizione, applicata attraverso il Dm. 17 marzo 2020, consente un incremento del “Fondo accessorio” se il numero di dipendenti è aumentato rispetto al 2018, mentre in caso di riduzione del personale il limite rimane invariato. Inoltre, l’art. 3, comma 2, del Dl. n. 80/2021 prevede che le Amministrazioni locali possano superare i limiti di spesa dell’art. 23, comma 2, Dlgs. n. 75/2017, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e nei limiti stabiliti dai Contratti collettivi nazionali (Ccnl. 2019-2021, art. 79, comma 3). Questo consente un incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio fino allo 0,22% del monte salari 2018 senza rientrare nel limite dell’art. 23. Tuttavia, resta fermo il vincolo generale dell’art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006, che stabilisce per i Comuni con meno di 1.000 abitanti un tetto massimo di spesa per il personale pari a quello del 2008. La giurisprudenza ha chiarito che il rispetto di questo limite è prioritario rispetto alle regole sulla sostenibilità finanziaria delle assunzioni a tempo indeterminato introdotte dall’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019. L’Ente deve quindi prima verificare il rispetto del tetto complessivo di spesa previsto dall’art. 1, comma 562, e solo successivamente applicare la disciplina sulle assunzioni basate sulla sostenibilità finanziaria. Pertanto, per l’istituzione di nuove posizioni di elevata qualificazione, il Comune in questione deve rispettare il limite di spesa del 2008 e può adeguare il trattamento accessorio solo nei limiti consentiti dalla normativa successiva, verificando l’impatto sul valore medio pro-capite del 2018 e considerando eventuali margini di incremento previsti dal Ccnl. L’applicazione delle norme contabili impone quindi un doppio vincolo: da un lato, il rispetto del limite generale di spesa di personale stabilito dall’art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006 e, dall’altro, la possibilità di adeguare il trattamento accessorio secondo i criteri di sostenibilità finanziaria previsti dal Dl. n. 34/2019 e dal Dl. n. 80/2021. L’Ente potrà quindi istituire le nuove Posizioni di elevata qualificazione solo se rispetta entrambi i limiti, evitando di superare il livello complessivo di spesa del 2008 e applicando i correttivi ammessi per il trattamento accessorio nei termini previsti dalla normativa vigente.


