Parere Dait: eventuale surroga Consigliere temporaneamente incapace di intendere e di volere

Il Ministro dell’Interno – Dipartimento affari interni e territoriali – ha pubblicato un Parere che indica in conclusione che sarebbe viziata una disposizione regolamentare che consentisse la surroga di un Consigliere gravemente malato ma non in grado di firmare le proprie dimissioni

Il Ministro dell’Interno – Dipartimento affari interni e territoriali – ha pubblicato in data 4 aprile 2025 un Parere che indica in conclusione che sarebbe viziata una disposizione regolamentare che consentisse la surroga di un consigliere gravemente malato ma non in grado di firmare le proprie dimissioni.

Il Parere n. 41244 del 24 dicembre 2024 è stato fornito sulla base di una richiesta di un sindaco che appunto, in merito alla legittimità di una disposizione regolamentare che, al fine di garantire il mantenimento del plenum del consiglio comunale, preveda la possibilità di procedere alla surroga di un consigliere che sia momentaneamente incapace di intendere e di volere per gravi e certificate ragioni di salute

Viene indicato che una siffatta disposizione regolamentare non sarebbe coerente con le previsioni in materia di surroga previste dal Tuel: l’art. 45, comma 1, prevede che il seggio consiliare che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto; il comma 2 si riferisce alla sospensione dei consiglieri comunali ai sensi del Dlgs. n. 235/2012 prevedendo la temporanea sostituzione del consigliere sospeso con affidamento della supplenza al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

Viene rammentato anche che il Tuel non prevede l’ipotesi della decadenza del consigliere che sia temporaneamente incapace di intendere e di volere per gravi ragioni di salute e che l’art. 117, comma 2, lett. p), della Costituzione, demanda la materia concernente “… organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Provincie e Città metropolitane” alla legislazione esclusiva dello Stato.

Nel caso specifico, il Consigliere temporaneamente incapace di intendere e di volere non potrebbe firmare le proprie dimissioni, né potrebbe considerarsi decaduto per assenze ingiustificate.

Pertanto, una disposizione regolamentare che consentisse la surroga di un Consigliere gravemente malato ma non in grado di firmare le proprie dimissioni sarebbe viziata, in quanto disposta da una fonte regolamentare non idonea a disciplinare la materia in esame.