Corte dei conti Abruzzo, Delibera n. 19 del 5 febbraio 2025

Nella fattispecie in esame, viene chiesto un parere sulla possibilità per il Comune di effettuare un intervento finanziario a favore di una Società interamente partecipata, al fine di consentirle l’accesso alla procedura di concordato liquidatorio prevista dal “Codice della crisi d’impresa” (Dlgs. n. 14/2019). Il dubbio riguarda la compatibilità di tale intervento con il divieto stabilito dall’art. 14 del “Testo unico sulle Società partecipate” (Dlgs. n. 175/2016 – Tusp) e l’eventuale possibilità di una sua parziale disapplicazione. La Sezione ha stabilito che una Pubblica Amministrazione non può effettuare un intervento finanziario per sostenere una Società partecipata in concordato liquidatorio, in quanto ciò violerebbe il divieto di soccorso finanziario previsto dal Tusp. Il concordato liquidatorio è una procedura volta a liquidare il patrimonio dell’azienda per soddisfare i creditori e non ha lo scopo di risanare l’impresa o garantirne la continuità aziendale. Per questo motivo, l’obbligo di fornire un apporto di risorse esterne pari al 10% del debito, previsto dal “Codice della crisi d’impresa” non può giustificare deroghe al divieto imposto dalla normativa sulle Società pubbliche. Il divieto di “soccorso finanziario” impedisce alle Amministrazioni pubbliche di sostenere economicamente società partecipate che abbiano registrato perdite per tre esercizi consecutivi o che si trovino in condizioni di crisi tali da richiedere la liquidazione. La Sezione ha ribadito che il socio pubblico non ha alcun obbligo di ripianare le perdite di una società partecipata né di accollarsi i suoi debiti. Qualsiasi intervento che comporti un trasferimento di risorse per colmare l’incapienza del patrimonio societario verrebbe considerato una forma di sostegno finanziario vietato. Sono ammesse eccezioni solo in casi straordinari, quando il trasferimento è necessario per garantire la continuità di servizi pubblici essenziali o per recuperare beni indispensabili al patrimonio comunale. Tuttavia, queste eccezioni devono essere documentate e giustificate con un prevalente interesse pubblico. Poiché nel caso specifico si tratta di una Società posta in liquidazione, la possibilità di intervento finanziario da parte dell’ente pubblico è esclusa, salvo dimostrazione di esigenze eccezionali come la tutela di servizi essenziali. In conclusione, la Sezione ha affermato che il divieto di soccorso finanziario previsto dal Tusp prevale sulle disposizioni generali del “Codice della crisi d’impresa” e che un intervento economico pubblico per una Società in concordato liquidatorio è contrario ai principi di buona gestione della finanza pubblica, a meno che non sussistano circostanze eccezionali e documentate.

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