Contributo di costruzione: illegittimo chiedere somme a conguaglio se dopo il pagamento vengono aggiornate delle componenti

Nella Sentenza n. 1504 del 19 marzo 2015 del Consiglio di Stato, una Impresa individuale ha chiesto e ottenuto il rilascio di un permesso di costruire, provvedendo al pagamento del “contributo di costruzione”. I Giudici osservano che, ai sensi dell’art. 16 del Dpr. n. 380/01, il contributo afferente al permesso di costruire è commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione. Quindi, per entrambe le componenti, questo è determinato e liquidato all’atto del rilascio del titolo edilizio ed è inammissibile che l’Amministrazione comunale possa, in epoca successiva e a distanza di alcuni anni, in relazione

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