L’Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto n. 13 del 29 settembre 2021, ha chiarito che solo l’effettivo destinatario della merce importata – impiegata nell’esercizio della propria attività commerciale – può detrarre l’Iva assolta in dogana, previa registrazione della bolletta doganale nel Registro degli acquisti, di cui all’art. 25 del Dpr. n. 633/1972, e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 19, comma 1, ultimo periodo, del medesimo Decreto, secondo cui “il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.
Ai fini degli obblighi di registrazione e dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva, le bollette doganali sono dunque soggette alle stesse regole previste per le fatture di acquisto, con la conseguenza che, per le medesime, valgono i chiarimenti resi con la Circolare n. 1/E del 2018, laddove è stato detto che il dies a quo da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione coincide con il momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione disposta dalla norma:
- sostanziale (avvenuta esigibilità dell’Iva);
- formale (possesso di una valida fattura e/o di una bolletta doganale).
In sostanza, il diritto alla detrazione può essere esercitato nell’anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile, annota il medesimo – ai sensi del citato art. 25 – in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza.




