L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Consulenza giuridica n. 13 del 28 settembre 2021, si è occupata del trattamento Iva dei sostegni economici erogati dalla Regione nell’ambito dei “Programmi di sviluppo rurale” (“Psr”) regionali.
Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato che l’ambito oggettivo di rilevanza di un’operazione agli effetti dell’Iva è definito dalla normativa comunitaria (artt. 2 e 73 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio 28 novembre 2006 n. 112) in modo ampio. Più nel dettaglio, secondo costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, una prestazione di servizi è effettuata “a titolo oneroso”, ai sensi del citato art. 2, paragrafo 1, e configura pertanto un’operazione imponibile, “soltanto quando tra l’autore di tale prestazione e il beneficiario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di prestazioni sinallagmatiche, nel quale il compenso ricevuto dall’autore di tale prestazione costituisca il controvalore effettivo del servizio fornito al beneficiario (…); ciò si verifica quando esiste un nesso diretto fra il servizio fornito dal prestatore e il controvalore ricevuto, ove le somme versate costituiscono un corrispettivo effettivo di un servizio individualizzabile fornito nell’ambito di un siffatto rapporto giuridico” (Corte di Giustizia CE: Sentenza 23 marzo 2006, Causa C-210/04; Sentenza 3 marzo 1994, Causa C-16/93; Sentenza 5 luglio 2018, C- 544/16, e giurisprudenza ivi citata).
In sostanza, il presupposto oggettivo di applicazione dell’Iva può essere escluso, ai sensi della normativa europea, solo qualora non si ravvisi alcuna correlazione tra l’attività finanziata e le elargizioni di denaro. Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, “la circostanza che un’operazione economica venga svolta ad un prezzo superiore o inferiore al prezzo di costo è irrilevante ai fini della qualificazione di tale operazione come ‘negozio a titolo oneroso’. Quest’ultima nozione presuppone infatti unicamente l’esistenza di un nesso diretto tra la cessione di beni o la prestazione di servizi ed il corrispettivo realmente percepito dal soggetto passivo” (Corte di Giustizia CE, Sentenza 12 maggio 2016, causa C520/14 e giurisprudenza ivi citata).
Coerentemente ai suddetti Principi deve essere interpretato l’art. 3, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, secondo cui “costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”.
Conformemente alle disposizioni unionali, l’Amministrazione finanziaria in diversi Documenti di prassi ha chiarito che, in linea generale, un contributo assume rilevanza ai fini Iva se erogato a fronte di un obbligo di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive (Circolare 21 novembre 2013, n. 34/E e Risoluzioni 16 febbraio 2005, n. 21/E e 27 gennaio 2006, n. 16/E). Nella Circolare n. 34/E del 2013 è stato specificato, ai paragrafi 1 e 1.1., che la qualificazione di una erogazione quale corrispettivo ovvero quale contributo deve essere individuata innanzi tutto in base a norme di legge, siano esse specifiche o generali, nonché a norme di rango comunitario.
Nel rinviare ai contenuti della Circolare, l’Agenzia si è soffermata sul caso in cui il procedimento per la erogazione di somme è definito a livello comunitario ed attuato nell’ordinamento domestico attraverso bandi o delibere di organi pubblici (per esempio, il Cipe). In questi casi, l’erogazione di vantaggi economici in favore dei soggetti individuati dal Regolamento comunitario si inserisce nella funzione amministrativa ed esula dallo schema dei contratti a prestazioni corrispettive. Se il soggetto che riceve il denaro non è il beneficiario effettivo ma costituisce un mero tramite per il trasferimento delle somme a detto beneficiario attuatore, le somme da trasferire non si possono configurare quale corrispettivo di servizio per il soggetto-tramite.
Tale ultima considerazione assume notevole rilievo nel caso di specie, in cui gli interventi relativi alla “Misura 2” dei “Programmi di sviluppo rurale” (“Psr”) regionali, collegata al servizio erogato agli Agricoltori da parte degli Organismi di Consulenza, sono attuati dalle Regioni in virtù di quanto definito a livello comunitario dall’art. 15 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013, all’interno delle misure di Sviluppo rurale programmate per contribuire specificamente alla realizzazione di una o più priorità dell’Unione in materia di Sviluppo rurale.
L’ammontare del contributo e la sua sostanziale predeterminazione a livello regolamentare e normativo evidenziano l’assenza di una fase, tipica degli ordinari rapporti contrattuali e sinallagmatici, di contradditorio tra le parti del rapporto per la definizione, tra l’altro, dell’ammontare del corrispettivo. L’assenza di tale fase c.d. “precontrattuale” evidenzia quindi l’assenza di alcun rapporto contrattuale tra la Regione ed il beneficiario del contributo.
Inoltre, il Ministero istante specifica che le misure di sostegno saranno concesse da ciascuna Regione e Provincia autonoma attraverso l’emanazione di specifici bandi ai quali gli Organismi di Consulenza devono accedere, come previsto dal comma 3 del citato art. 15 del Regolamento. In tal senso quindi, la scelta del beneficiario del contributo è funzionale alla rispondenza a determinati requisiti tecnici e professionali prestabiliti a livello normativo e regolamentare.
Inoltre, il Ministero specifica che tra le Regioni e gli Organismi di consulenza, nei casi oggetto di quesito, non si instaura nessun rapporto contrattuale. In effetti, anche dalla lettura del Regolamento, che chiarisce il ruolo dell’Autorità di gestione, si evidenzia che l’Autorità di gestione non instaura alcun rapporto sinallagmatico con il beneficiario della sovvenzione.
In conclusione, l’erogazione da parte delle Regioni (o delle Province autonome) dei sostegni economici disciplinati dal citato art. 15 del Regolamento oggetto di quesito, concessa a mezzo di avviso pubblico senza la stipula di un contratto tra Regione (o Provincia autonoma) e beneficiario del sostegno, si ritiene che sia esclusa dal campo di applicazione dell’Iva, per carenza del presupposto oggettivo dell’Iva, trattandosi di mere movimentazioni di denaro e non ravvisandosi nel caso di specie alcuna correlazione tra l’attività finanziata e le elargizioni di denaro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 3, lett. a), e 3, del Dpr. n. 633/1972.




