Sul sito del Ministero dell’Interno – Sezione Territorio e Autonomie locali, è stato pubblicato il Parere datato 28 luglio 2021, relativo all’accesso da remoto al Protocollo informatico e al Sistema di contabilità dell’Ente da parte dei Consiglieri comunali.
In sintesi, ai fini dell’accesso ai dati di sintesi del Protocollo è ammesso l’utilizzo di postazioni informatiche presso l’Ente che valuta l’opportunità di consentire tale accesso da remoto nel rispetto del bilanciamento dei diritti delle parti interessate.
Il Parere si è reso necessario a seguito della segnalazione di un Segretario comunale il quale ha sollevato la questione relativa alla possibilità di accedere da remoto al Protocollo informatico ed al Sistema di contabilità dell’Ente ai sensi dell’art. 43 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel).
Il Ministero dell’Interno, attraverso la Nota n. 14160 del 15 luglio 2021, ha fatto presente che il “diritto di accesso” ed il “diritto di informazione” dei Consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell’art .43 del Tuel. Questo riconosce ai Consiglieri comunali e provinciali il “diritto di ottenere dagli Uffici, … del Comune, nonché dalle … Aziende ed Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato”. In merito alla problematica generale della legittimità dell’accesso da remoto mediante rilascio delle credenziali ai Programmi di gestione informatica del Protocollo, la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi aveva riconosciuto la possibilità per il Consigliere comunale di avere accesso diretto al Sistema informatico interno (anche contabile) dell’Ente attraverso l’uso della password di servizio.
In materia di diritto di accesso del Consigliere da remoto la giurisprudenza amministrativa si è espressa in senso positivo ponendo però in molte Pronunce delle limitazioni.
L’Alto Consesso ha evidenziato che, tuttavia, se da un lato è vero che il diritto di accesso di un Consigliere comunale è più ampio, ai sensi dell’art. 43, comma 2, del Tuel, per il proprio mandato e rispetto all’accesso agli atti amministrativi previsto dall’art. 7 della Legge n. 241/1990, “è altrettanto vero che tale estensione non implica che esso possa sempre e comunque esercitarsi con pregiudizio di altri interessi riconosciuti dall’ordinamento meritevoli di tutela, e dunque possa sottrarsi al necessario bilanciamento con quest’ultimi”.
Pertanto, sembra ammissibile l’utilizzo di postazioni informatiche presso i locali dell’Ente per l’accesso ai dati di sintesi, mentre è demandata allo stesso la valutazione dell’opportunità di consentire ai Consiglieri comunali l’accesso a tali dati da remoto nel rispetto della regola del bilanciamento dei diritti delle parti interessate.







