Nella Sentenza n. 6534 del 28 settembre 2021 del Consiglio di Stato, i Giudici affermano che la disciplina tariffaria della distribuzione del Gas naturale trova il proprio fondamento, non solo nella Legge n. 481/1995 – che si applica al mercato del Gas nel suo insieme – ma anche nel Dlgs. n. 164/2000, che disciplina unicamente il Settore del Gas naturale. Peraltro, i Giudici precisano che il contesto normativo che caratterizza il Settore dei Gas diversi richiede un’applicazione più rigida del Principio della “cost reflectivity” (ossia dell’orientamento a riflettere i costi effettivi dell’energia fornita) della tariffa, non giustificando attenuazioni analoghe a quelle introdotte nel Settore del Gas naturale. Le attività di distribuzione e vendita dei gas diversi possono essere svolte, perciò, in modo integrato. A differenza di quanto previsto per i mercati dell’Energia elettrica e del Gas naturale, l’attività di vendita dei Gas diversi non è stata liberalizzata, né sono previsti obblighi di accesso di terzi per il gestore della rete. Nei Settori dell’Energia elettrica e del Gas naturale, al contrario, vige un Principio di imparzialità nella gestione dell’Infrastruttura che impone che il gestore della rete non possa esercitare le attività a monte e a valle della filiera e che, nel caso in cui faccia parte di un’Impresa verticalmente integrata, rispetti stringenti obblighi di separazione.




