Corte dei conti Piemonte, Sentenza n. 264 del 13 dicembre 2024
Nel caso in trattazione, la Sezione afferma che la distinzione fondamentale tra i consegnatari di beni mobili obbligati a presentare il conto giudiziale (Agenti contabili) e quelli che non lo sono (Agenti amministrativi) dipende dalla natura della gestione a cui sono preposti. Chi gestisce beni mobili in modalità assimilabile a una “cassa” o a un “magazzino”, con inventari di apertura e chiusura, è considerato agente contabile ed è obbligato alla resa del conto giudiziale. Questo vale anche per gli Enti Locali, ai cui dipendenti si applica il Dpr. n. 254/2002.
L’obbligo di rendere il conto si riferisce esclusivamente a chi è incaricato di gestire beni in un deposito o magazzino appositamente designato dall’ente. Tale deposito è alimentato dalla produzione o dall’acquisto di beni destinati a mantenere le scorte operative e la loro movimentazione deve essere registrata nel conto giudiziale. Al contrario, i dipendenti che hanno solo il compito di sorvegliare il corretto utilizzo dei beni assegnati a un ufficio o a una funzione specifica, senza gestire un vero e proprio magazzino, non sono tenuti alla resa del conto giudiziale. Questi ultimi sono responsabili unicamente della vigilanza sull’uso dei beni e della gestione delle scorte operative attribuite all’ufficio per attività correnti.


