Nella Sentenza n. 12 del 7 gennaio 2015 della Ctp Frosinone, i Giudici osservano che nel diritto tributario vi sono molte regole che stabiliscono che un certo requisito è richiesto a pena di nullità dell’atto per cui la violazione di tali regole rende l’avviso invalido (illegittimo o inesistente). L’art. 42, comma 1, del Dpr. n. 600/73 stabilisce che gli accertamenti sono portati a conoscenza del contribuente mediante notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della camera direttiva da lui delegato. L’art. 42, comma 3, dispone che l’accertamento è nullo se l’avviso non reca la sottoscrizione, le
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