Corte di giustizia tributaria di Roma, Sentenza n. 202 del 7 gennaio 2025
Nella casistica in oggetto, la Società ricorrente ha chiesto l’annullamento di un avviso di accertamento esecutivo emesso dalla Concessionaria del “Servizio di riscossione” del Comune, contestando il mancato pagamento della Tosap per il 2019. Ha sostenuto di non aver mai occupato l’area indicata, né con autorizzazione né abusivamente, e quindi di non essere tenuta al pagamento della tassa. Il Comune e la concessionaria si sono opposti, evidenziando che la Società aveva richiesto e ottenuto un’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico e che, dopo aver versato la prima rata della Tosap, non aveva pagato il saldo dovuto, motivo per cui era stato emesso l’avviso di accertamento. I Giudici hanno respinto il ricorso, ritenendolo infondato e confermando la legittimità dell’avviso di accertamento. Hanno accertato che la Società aveva effettivamente presentato una richiesta per occupare un’area pubblica di 25,32 mq e che l’autorizzazione era stata concessa previa presentazione di una polizza fideiussoria e pagamento di un acconto di 207 euro. La mancata corresponsione del saldo ha portato la concessionaria a notificare l’accertamento per l’importo residuo. La difesa della Società si basava sulla presunta assenza di un’effettiva occupazione dell’area, ritenendo che spettasse al Comune provare l’avvenuto utilizzo del suolo pubblico. I Giudici hanno tuttavia chiarito che, ai sensi dell’art. 39 del Dlgs. n. 507/1993 e dell’art. 16 del Regolamento Tosap del Comune, il pagamento della tassa è obbligatorio per il titolare dell’autorizzazione, a prescindere dall’effettiva occupazione dell’area. L’autorizzazione stessa vincola lo spazio pubblico all’uso esclusivo del richiedente, sottraendolo alla disponibilità di altri, costituendo così il presupposto dell’imposizione fiscale. Inoltre, la mancata utilizzazione dell’area, anche se provata, non avrebbe esentato la Società dal pagamento della tassa. Avrebbe dovuto invece chiedere la revoca dell’autorizzazione, ma tale richiesta non è mai stata presentata. In assenza di questa revoca, la Tosap resta dovuta. Per queste ragioni, i Giudici hanno rigettato il ricorso e confermato la validità dell’avviso di accertamento.


