Corte di giustizia tributaria della Sicilia, Sentenza n. 1024 del 6 febbraio 2025
La controversia riguarda l’impugnazione di una Sentenza da parte di una Città Metropolitana, relativa a un avviso di accertamento Imu emesso dal Comune per presunto mancato, parziale o tardivo pagamento dell’imposta del 2014. La Città metropolitana chiede l’annullamento dell’avviso e la modifica della Sentenza nella parte in cui non ha accolto integralmente il suo ricorso, sostenendo di non dover pagare alcuna somma per imposta, interessi e sanzioni. Il Comune, invece, difende la legittimità dell’avviso e chiede la conferma della Sentenza, oltre alla condanna dell’appellante al pagamento delle spese legali. I Giudici accolgono l’appello della Città metropolitana e, modificando parzialmente la Sentenza impugnata, annullano l’avviso di accertamento Imu. Riconoscono l’esenzione per tutti gli immobili contestati, poiché appartengono al patrimonio indisponibile della Città metropolitana e sono destinati esclusivamente a compiti istituzionali. Estendono inoltre l’esenzione agli immobili concessi in comodato ad enti collegati, purché destinati a finalità non commerciali, e alle relative pertinenze, in linea con la normativa più recente. I Giudici tengono conto del cambiamento del quadro normativo e giurisprudenziale e riconoscono l’effetto retroattivo della nuova normativa.


