Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 19 del 23 gennaio 2025
Nella presente fattispecie, si chiede se il Comune possa versare alla CSEA solo le somme effettivamente incassate dai cittadini per le componenti perequative della Tari, evitando così di anticipare fondi senza la certezza della loro copertura, considerati i possibili mancati pagamenti o le variazioni dichiarate dai contribuenti. Inoltre, si chiede come debbano essere contabilizzate tali somme nel bilancio comunale: se come entrate correnti (titolo terzo) o come partite di giro, valutando che, in quest’ultimo caso, potrebbe non esserci una perfetta corrispondenza tra entrate e spese. La Sezione ha stabilito che la regolazione delle modalità di versamento delle componenti perequative Tari (UR1 e UR2) a CSEA rientra nell’ambito di competenza di Arera; pertanto, non spetta alla Sezione pronunciarsi su eventuali modifiche o interpretazioni. Tuttavia, il Comune deve considerare l’impatto sul proprio bilancio, prevedendo un adeguato accantonamento nel “Fondo crediti di dubbia esigibilità” (“Fcde”) per coprire eventuali mancati incassi. Per quanto riguarda la contabilizzazione, le componenti perequative Tari non possono essere trattate come partite di giro, poiché non si configurano come un mero passaggio di denaro senza impatto sul bilancio comunale. Essendo accessorie alla Tari, devono essere contabilizzate nello stesso titolo, seguendo la classificazione prevista dall’Allegato 13/1, art. 15, comma 2 del Dlgs. n. 118/2011.


