Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1615 del 22 gennaio 2025
La questione controversa in esame riguarda l’efficacia in Italia di una Sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale e il rigetto della domanda da parte della Corte d’Appello, che aveva dichiarato estinto il giudizio a causa di presunte irregolarità nella notificazione dell’atto introduttivo. Secondo la Corte d’Appello, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che l’indirizzo Pec della controparte fosse effettivamente presente nei pubblici registri. La Suprema Corte ha ritenuto tale interpretazione errata, chiarendo che la normativa applicabile, in particolare l’art. 3-bis della Legge n. 53/1994, non richiede al notificante di fornire ulteriori prove oltre all’attestazione del difensore. Il difensore, in quanto pubblico ufficiale, ha il compito di dichiarare che l’indirizzo Pec è stato estratto dai registri pubblici, come l’Ini-Pec. Questo è sufficiente per ritenere valida la notifica. In caso di contestazioni, l’onere della prova contraria grava sulla parte che solleva l’eccezione, la quale deve dimostrare che l’indirizzo non era presente nei registri pubblici indicati dalla legge. Nel caso specifico, il difensore della ricorrente aveva correttamente attestato che l’indirizzo Pec utilizzato per la notifica fosse stato estratto dall’Ini-Pec, rispettando tutte le formalità richieste. La controparte, pur avendo sollevato obiezioni, non ha fornito prove che dimostrassero il contrario. Per questi motivi, i Giudici di legittimità hanno stabilito che la notifica era stata effettuata in conformità con la legge. Inoltre, la Suprema Corte ha sottolineato che, nell’ambito del “domicilio digitale” previsto dalla normativa vigente, l’indirizzo Pec riportato nei registri pubblici può essere utilizzato per notificare qualsiasi atto, indipendentemente dal fatto che esso sia legato all’attività professionale del destinatario. Questo principio, già affermato in precedenti Sentenze, trova piena applicazione nel caso esaminato. La Suprema Corte ha dunque annullato la decisione della Corte d’Appello, che aveva dichiarato estinto il giudizio per irregolarità nella notificazione, e ha riconosciuto la correttezza delle modalità con cui era stata eseguita la notifica.


