Nella Delibera n. 138 del 30 marzo 2015 della Corte dei conti Lombardia, un Comune espone che, a seguito dei tagli ai trasferimenti comminati dalla Legge n. 190/14, lo stesso ritiene di operare una serie di misure finalizzate alla riduzione delle spese correnti. In particolare, con riferimento quelle destinate alla sicurezza stradale – comprensive sia di quelle finalizzate alla manutenzione degli impianti relativi alla pubblica illuminazione che delle risorse per i consumi di energia elettrica per la pubblica illuminazione, con specifica rilevanza di quelli sussidiari alle piste ciclabili – richiede chiarimenti sulla possibilità dei proventi derivanti da sanzioni amministrative al “Codice della strada” (art. 208 del Dlgs. n. 285/92) di essere utilizzati per la copertura di una parte dei consumi di energia elettrica per l’illuminazione pubblica, in particolare per la parte che serve per l’illuminazione delle strade e piste ciclabili al fine di rendere minimo il rischio stradale dell’utenza più vulnerabile (pedoni e ciclisti).
La Sezione afferma che gli Enti Locali accertatori possono legittimamente destinare la quota vincolata dei proventi derivanti da sanzioni amministrative al “Codice della strada” alla manutenzione degli impianti relativi alla pubblica illuminazione, ma non al pagamento dei consumi di energia elettrica per la pubblica illuminazione.
Delibera n. 138 del 30 marzo 2015 – Corte dei conti Lombardia




