Conferma della legittimità dell’accertamento per pubblicità abusiva su suolo pubblico

Giudice di Pace di Cagliari, Sentenza n. 436 del 15 gennaio 2025

Nel caso in analisi, la questione controversa riguarda l’opposizione a un avviso di accertamento esecutivo per il pagamento del Canone unico patrimoniale relativo alla pubblicità e all’occupazione di suolo pubblico mediante un camion vela.

La Società ricorrente ne ha chiesto l’annullamento, sostenendo che l’atto fosse generico e privo di elementi essenziali, oltre a eccepire la propria carenza di legittimazione passiva, poiché il veicolo non le apparteneva. Ha inoltre contestato la prova della durata della sosta e la legittimità della richiesta di pagamento.

La concessionaria incaricata della riscossione ha difeso la correttezza dell’accertamento e chiesto la conferma dell’importo dovuto, comprensivo di canone, sanzioni, indennità e interessi. Il Comune, pur essendo chiamato in giudizio, non si è costituito.

Il Giudice ha rigettato l’opposizione e confermato la validità dell’accertamento esecutivo, ritenendo legittima la richiesta di pagamento sulla base della normativa vigente, in particolare il Regolamento Cup, adottato ai sensi dell’art. 52 del Dlgs. n. 446/1997 e della Legge n. 160/2019, che disciplina il canone per l’occupazione di spazi pubblici e la diffusione pubblicitaria.

L’opponente sosteneva la nullità dell’atto per genericità e difetto di prova, contestando la proprietà del camion vela e la durata della sosta.

Tuttavia, il Giudice ha ritenuto fondato l’accertamento, basato su fotografie con data e ora, che documentano la presenza continuativa del mezzo. Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Cup, la presunzione di abusività dell’occupazione decorre dal trentesimo giorno antecedente il verbale, salvo prova contraria, che nel caso specifico non è stata fornita.

La ricorrente non ha dimostrato che la sosta sia durata meno di 48 ore e, secondo la giurisprudenza (Corte di Cassazione, Sentenze n. 9381/2021 e n. 10629/2024), spetta all’Amministrazione provare la violazione, ma l’onere di dimostrare eventuali esimenti ricade sull’opponente.La pubblicità tramite camion vela è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell’art. 46 del Regolamento Cup, che equipara questi veicoli a impianti pubblicitari fissi se rimangono statici.

Inoltre, i Giudici hanno richiamato il principio per cui la pubblicità a titolo oneroso su mezzi non di proprietà del soggetto pubblicizzato configura una violazione della disciplina sulle affissioni pubblicitarie, come già affermato dalla giurisprudenza tributaria (Ctr Emilia-Romagna, Sentenza n. 1750/2018).Il Giudice ha individuato l’obbligato in solido nella Società proprietaria del camion vela, ai sensi degli artt. 4 e 32 del Regolamento Cup, poiché il marchio della stessa era presente sulla parte posteriore del mezzo. In caso di pubblicità abusiva, la responsabilità è attribuita al soggetto pubblicizzato, poiché ai sensi del comma 823 del Regolamento Cup, il Canone è dovuto da chi effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.

Ne consegue la conferma dell’accertamento esecutivo e della sanzione pecuniaria, con il rigetto delle contestazioni sollevate dalla ricorrente.

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