Giudice di Pace di Cagliari, Sentenza n. 436 del 15 gennaio 2025
Nel caso in analisi, la questione controversa riguarda l’opposizione a un avviso di accertamento esecutivo per il pagamento del Canone unico patrimoniale relativo alla pubblicità e all’occupazione di suolo pubblico mediante un camion vela.
La Società ricorrente ne ha chiesto l’annullamento, sostenendo che l’atto fosse generico e privo di elementi essenziali, oltre a eccepire la propria carenza di legittimazione passiva, poiché il veicolo non le apparteneva. Ha inoltre contestato la prova della durata della sosta e la legittimità della richiesta di pagamento.
La concessionaria incaricata della riscossione ha difeso la correttezza dell’accertamento e chiesto la conferma dell’importo dovuto, comprensivo di canone, sanzioni, indennità e interessi. Il Comune, pur essendo chiamato in giudizio, non si è costituito.
Il Giudice ha rigettato l’opposizione e confermato la validità dell’accertamento esecutivo, ritenendo legittima la richiesta di pagamento sulla base della normativa vigente, in particolare il Regolamento Cup, adottato ai sensi dell’art. 52 del Dlgs. n. 446/1997 e della Legge n. 160/2019, che disciplina il canone per l’occupazione di spazi pubblici e la diffusione pubblicitaria.
L’opponente sosteneva la nullità dell’atto per genericità e difetto di prova, contestando la proprietà del camion vela e la durata della sosta.
Tuttavia, il Giudice ha ritenuto fondato l’accertamento, basato su fotografie con data e ora, che documentano la presenza continuativa del mezzo. Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Cup, la presunzione di abusività dell’occupazione decorre dal trentesimo giorno antecedente il verbale, salvo prova contraria, che nel caso specifico non è stata fornita.
La ricorrente non ha dimostrato che la sosta sia durata meno di 48 ore e, secondo la giurisprudenza (Corte di Cassazione, Sentenze n. 9381/2021 e n. 10629/2024), spetta all’Amministrazione provare la violazione, ma l’onere di dimostrare eventuali esimenti ricade sull’opponente.La pubblicità tramite camion vela è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell’art. 46 del Regolamento Cup, che equipara questi veicoli a impianti pubblicitari fissi se rimangono statici.
Inoltre, i Giudici hanno richiamato il principio per cui la pubblicità a titolo oneroso su mezzi non di proprietà del soggetto pubblicizzato configura una violazione della disciplina sulle affissioni pubblicitarie, come già affermato dalla giurisprudenza tributaria (Ctr Emilia-Romagna, Sentenza n. 1750/2018).Il Giudice ha individuato l’obbligato in solido nella Società proprietaria del camion vela, ai sensi degli artt. 4 e 32 del Regolamento Cup, poiché il marchio della stessa era presente sulla parte posteriore del mezzo. In caso di pubblicità abusiva, la responsabilità è attribuita al soggetto pubblicizzato, poiché ai sensi del comma 823 del Regolamento Cup, il Canone è dovuto da chi effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
Ne consegue la conferma dell’accertamento esecutivo e della sanzione pecuniaria, con il rigetto delle contestazioni sollevate dalla ricorrente.


